In sede di Conferenza Stato-Regioni è stata raggiunta l’intesa – ai sensi dell’art. 53, comma 1 , del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) – sullo schema di decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali istitutivo del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Per l’emanazione definitiva del decreto ministeriale si attende ora la registrazione alla Corte dei conti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Nel decreto vengono disciplinate:
Spetterà poi alle Regioni e Province autonome disciplinare i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione degli Ets.
Il Registro potrà essere consultato in via telematica e sarà suddiviso in sette sezioni, sei dedicate alle specifiche tipologie di Ets (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, reti associative, società di mutuo soccorso) e una per tutti gli altri Ets, non rientranti nelle precedenti categorie.
L’accesso degli enti al Registro, secondo quanto previsto dal decreto istitutivo, avverrà con tempistiche diverse a seconda delle diverse tipologie di Ets. Per le Organizzazioni di volontariato (Odv) e le Associazioni di promozione sociale (Aps) sono previste modalità di trasmigrazione automatica (ex art. 54 del Codice del Terzo settore). Le Onlus, invece, dovranno inviare all’Ufficio del Registro la documentazione necessaria per perfezionare l’iscrizione nella sezione prescelta.
Al riguardo si ricorda inoltre quanto segue:
1. ai sensi dell’art. 4 del medesimo D.Lgs. n. 117/2017, sono enti del Terzo Settore:
Non sono invece considerati enti del Terzo Settore:
2. con il D.M. 5 marzo 2020 è stata approvata la modulistica per il bilancio di esercizio degli enti del Terzo Settore, in attuazione dell’art. 13 , comma 3, del richiamato D.Lgs. n. 117/2017;
3. i nuovi modelli, nonché i principi contenuti nel decreto in commento, si dovranno applicare a partire dai bilanci relativi al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data del 18 aprile 2020;
4. ai fini della completa attuazione del Codice del Terzo Settore, ad oggi manca anche il decreto ministeriale relativo alle attività “diverse”.
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