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Conferenza Stato-Regioni, raggiunta l’intesa sul Registro unico nazionale del Terzo Settore

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In sede di Conferenza Stato-Regioni è stata raggiunta l’intesa – ai sensi dell’art. 53, comma 1 , del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) – sullo schema di decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali istitutivo del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Per l’emanazione definitiva del decreto ministeriale si attende ora la registrazione alla Corte dei conti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Nel decreto vengono disciplinate:

  1. le procedure per l’iscrizione e per la cancellazione degli enti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, nonché i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione, al fine di garantire l’uniformità di trattamento degli Enti del Terzo Settore sull’intero territorio nazionale;
  2. le modalità di deposito degli atti;
  3. le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Unico;
  4. le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Registro Unico di cui alla lettera a) con riferimento agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.

Spetterà poi alle Regioni e Province autonome disciplinare i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione degli Ets.

Il Registro potrà essere consultato in via telematica e sarà suddiviso in sette sezioni, sei dedicate alle specifiche tipologie di Ets (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, reti associative, società di mutuo soccorso) e una per tutti gli altri Ets, non rientranti nelle precedenti categorie.

L’accesso degli enti al Registro, secondo quanto previsto dal decreto istitutivo, avverrà con tempistiche diverse a seconda delle diverse tipologie di Ets. Per le Organizzazioni di volontariato (Odv) e le Associazioni di promozione sociale (Aps) sono previste modalità di trasmigrazione automatica (ex art. 54 del Codice del Terzo settore). Le Onlus, invece, dovranno inviare all’Ufficio del Registro la documentazione necessaria per perfezionare l’iscrizione nella sezione prescelta.

Al riguardo si ricorda inoltre quanto segue:

1. ai sensi dell’art. 4 del medesimo D.Lgs. n. 117/2017, sono enti del Terzo Settore:

  • le organizzazioni di volontariato;
  • le associazioni di promozione sociale;
  • gli enti filantropici;
  • le imprese sociali;
  • le cooperative sociali;
  • le reti associative;
  • le società di mutuo soccorso;
  • le associazioni, riconosciute o non riconosciute;
  • le fondazioni;
  • gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo Settore.

Non sono invece considerati enti del Terzo Settore:

  • le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
  • le formazioni e le associazioni politiche;
  • i sindacati;
  • le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;
  • le associazioni di datori di lavoro;
  • gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti;

2. con il D.M. 5 marzo 2020 è stata approvata la modulistica per il bilancio di esercizio degli enti del Terzo Settore, in attuazione dell’art. 13 , comma 3, del richiamato D.Lgs. n. 117/2017;

3. i nuovi modelli, nonché i principi contenuti nel decreto in commento, si dovranno applicare a partire dai bilanci relativi al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data del 18 aprile 2020;

4. ai fini della completa attuazione del Codice del Terzo Settore, ad oggi manca anche il decreto ministeriale relativo alle attività “diverse”.

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