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Contributi a fondo perduto, come calcolare la riduzione del fatturato in caso di trasformazione in ditta individuale

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Ai fini dell’accesso ai contributi a fondo perduto riconosciuti dall’art. 25 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), nel caso in cui, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2020, l’attività esercitata da una società di persone prosegua in capo all’unico socio superstite come impresa individuale, la riduzione del fatturato è determinata tenendo in considerazione l’ammontare relativo al 2019 della società di persone esistente prima dell’operazione di riorganizzazione considerato che, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un’attività neo costituita: il principio, espresso dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 21 luglio 2020, n. 22/E, è stato ora ribadito con la Risposta all’istanza di interpello 8 settembre 2020, n. 320.

Al riguardo si ricorda che sono ammessi alla misura i soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva. Non possono invece usufruire del contributo:

  1. i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza;
  2. gli enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir;
  3. gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir;
  4. i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;
  5. i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti alle Casse previdenziali private di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103.

Con la citata Circolare 21 luglio 2020, n. 22/E, l’Agenzia delle Entrate aveva confermato l’esclusione dei contribuenti (come ad esempio i professionisti) che rientrano nell’ambito soggettivo degli articoli 27 e 38 del D.L. 18/2020, indipendentemente dalla circostanza che siano o meno soddisfatti i requisiti di carattere oggettivo previsti dalle medesime disposizioni. Tale esclusione si applica anche ai soggetti che fruiscono delle indennità di cui all’art. 84, comma 2, del richiamato decreto “Rilancio.

La domanda di accesso al contributo doveva essere presentata entro lo scorso 13 agosto.

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