Per gli anni 2020 e 2021, sono ammessi al regime dell’adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 i contribuenti con un volume di affari o di ricavi non inferiore a 5 miliardi di euro: lo ha stabilito il Ministero dell’Economia e delle Finanze con un decreto del 30 marzo 2020 , pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento è stato emanato in attuazione dell’art. 7, comma 4, lettera b), secondo periodo, del citato D.Lgs. n. 128/2015, ai sensi del quale con decreto ministeriale sono stabiliti i criteri in base ai quali possono essere progressivamente individuati gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime, che conseguono un volume d’affari o di ricavi non inferiore a 100 milioni di euro o appartenenti a gruppi di imprese.
Si ricorda che con il Provvedimento direttoriale 26 maggio 2017, n. 101573 , l’Agenzia delle Entrate aveva dettato la disciplina del regime di adempimento collaborativo, introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 3 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 (emanato in attuazione della delega conferita dall’art. 6 della Legge 11 marzo 2014, n. 23).
Detto regime:
Il provvedimento in esame, in particolare:
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