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Corrispettivi elettronici, esente dall’obbligo di certificazione il “commercio elettronico indiretto”

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Le operazioni di vendita riconducibili al “commercio elettronico indiretto”, come nel caso di vendite tramite app di food delivery, sono caratterizzate dalla circostanza che le fasi di ordinazione, pagamento dei beni da acquistare e stipula del contratto di vendita, sono interamente gestite telematicamente tramite app o sito internet, mentre la relativa consegna fisica dei beni avviene mediante modalità tradizionali.

Per tali attività è previsto l’esonero dall’obbligo di certificazione, anche telematica, dei corrispettivi, fatta salva la facoltà di adempiervi ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.M. 10 maggio 2019, per effetto del quale “i soggetti che effettuano le operazioni di cui al comma 1 [cioè i “casi di esonero”, ndr] possono comunque scegliere di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri ditali operazioni”.

Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad istanza di interpello n. 416 del 28 settembre 2020 , aggiungendo che il “commercio elettronico indiretto” è un’operazione di vendita di beni materiali in cui “la transazione commerciale avviene in via telematica ma il cliente riceve la consegna fisica della merce a domicilio secondo i canali tradizionali, ossia tramite vettore o spedizioniere (cfr. risoluzione 21 luglio 2008, n. 312/Erisoluzione 15 novembre 2004, n. 133/E)”, mentre “ai fini Iva, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione), come previsto dall’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, né all’obbligo di certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale.

I corrispettivi delle vendite devono tuttavia essere annotati nel registro di cui all’art. 24 del decreto Iva (in materia si rinvia inoltre alla Risoluzione 5 novembre 2009, n. 274/E).

Nel parere in commento l’Agenzia ha inoltre chiarito che se i locali (laboratori) presso i quali vengono prodotti i beni destinati alla consegna a domicilio non sono “aperti al pubblico”, non opera la limitazione di cui al paragrafo 3 delle predette Specifiche tecniche allegate al Provvedimento n. 182017/2016 , e di conseguenza è possibile adempiere agli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi installando un autonomo e dedicato Server-RT in ciascun laboratorio “non aperto al pubblico” al quale collegare anche il solo punto cassa ivi presente o comunque un numero di punti cassa inferiore a tre.

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