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Corte Costituzionale: dalla sentenza n. 51/2019 nessun effetto sul saldo e stralcio

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La sentenza 5 febbraio 2019, n. 51/2019, depositata lo scorso 15 marzo, “dichiara l’inammissibilità della questione sollevata e quindi è priva di effetti normativi”.

Inoltre, la motivazione “non riguarda affatto gli stralci e le rottamazioni delle cartelle 2000-2006 dei Comuni che si erano affidati a società scorporate”, ma esclusivamente l’inapplicabilità alle società scorporate del “meccanismo scalare inverso”, che è cosa ben diversa da stralci e rottamazioni.

Lo ha precisato l’ufficio stampa della Consulta a seguito della pubblicazione di alcuni articoli apparsi sulla stampa specializzata.

Da più parti, infatti, si era ipotizzato che per effetto della pronuncia citata, potrebbe essere bloccata la rottamazione delle cartelle relative ai tributi locali.

In merito al “saldo e stralcio” – introdotto dall’art. 1, commi da 184 a 199, della legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) – si ricorda quanto segue:

  1. sono ammessi i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli ex artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
  2. nell’ambito applicativo della misura sono ricompresi anche i debiti derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, ferme restando le altre condizioni previste dalla norma;
  3. sono ammesse le persone fisiche che versano in una “grave e comprovata situazione di difficoltà economica”; a tal fine, la norma precisa che sussiste una “grave e comprovata situazione di difficoltà economica” qualora l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare non sia superiore a 20mila euro;
  4. in sede di definizione agevolata non sono dovuti gli importi relativi a:
    • sanzioni;
    • interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
    • sanzioni aggiuntive di cui all’art. 27, comma 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

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