La sentenza 5 febbraio 2019, n. 51/2019, depositata lo scorso 15 marzo, “dichiara l’inammissibilità della questione sollevata e quindi è priva di effetti normativi”.
Inoltre, la motivazione “non riguarda affatto gli stralci e le rottamazioni delle cartelle 2000-2006 dei Comuni che si erano affidati a società scorporate”, ma esclusivamente l’inapplicabilità alle società scorporate del “meccanismo scalare inverso”, che è cosa ben diversa da stralci e rottamazioni.
Lo ha precisato l’ufficio stampa della Consulta a seguito della pubblicazione di alcuni articoli apparsi sulla stampa specializzata.
Da più parti, infatti, si era ipotizzato che per effetto della pronuncia citata, potrebbe essere bloccata la rottamazione delle cartelle relative ai tributi locali.
In merito al “saldo e stralcio” – introdotto dall’art. 1, commi da 184 a 199, della legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) – si ricorda quanto segue:
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