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Costituzione di diritti reali di godimento: lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato

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Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo “Studio n. 14-2024/T – Il regime impositivo dei redditi diversi in caso di costituzione di diritti di godimento”, approvato dalla Commissione Studi Tributari il 1° febbraio 2024.  Il documento approfondisce le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio per il 2024 in tema di costituzione di diritti reali di godimento a titolo oneroso. Fattispecie che può ora risultare imponibile come reddito diverso non risultando più assoggettata al regime delle plusvalenze immobiliari.

Come noto, il comma 92 della Legge di bilancio 2024 modifica l’art. 67 , lettera h), del TUIR, in materia di redditi diversi, ampliando il novero dei redditi rientranti in tale categoria residuale. La norma stabilisce che sono redditi diversi (se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende.

Con lo scopo di approfondire il nuovo scenario lo Studio si occupa di chiarire:

  • che cosa debba intendersi, nell’ambito applicativo delle imposte sui redditi, per cessione e costituzione a titolo oneroso aventi ad oggetto diritti reali di godimento;
  • che le differenti applicazioni, del regime delle plusvalenze immobiliari e di quello dei redditi diversi, emergenti a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2024, valgono per tutti i diritti reali di godimento e quindi anche nel caso in cui a formare oggetto della cessione o della costituzione onerosa sia il diritto di usufrutto.

Pur rappresentando la massima prudenza sul piano interpretativo, lo Studio puntualizza che “se il pieno proprietario non rimane titolare della nuda proprietà sul bene trasferito, ci si trova di fronte ad una operazione qualificabile come “cessione” rilevante fiscalmente quale plusvalenza. Nello stesso senso, va qualificata come una “cessione” rilevante per le plusvalenze anche quella avente ad oggetto l’usufrutto posta in essere dall’usufruttuario, e ciò alla luce della nuova normativa e contrariamente alla preferenza, espressa in passato, non più sostenibile, della collocazione tra i redditi diversi ex lett. h)” (ndr, dell’art. 67 TUIR, come modificato dal comma 82, lettera b) della Legge di bilancio 2024). Al contrario, se il cedente rimane titolare della nuda proprietà, l’operazione va considerata come una costituzione” onerosa, assoggettata al nuovo disposto della citata lettera h) dell’art. 67 TUIR.

L’approfondimento si completa poi con un’analisi specifica della tipologia degli atti interessati, i soggetti passivi nonché l’oggetto e le modalità di calcolo del reddito di cui alla lett. h) dell’art. 67 TUIR, nella nuova declinazione prevista dalla Legge di bilancio per il 2024.

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