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Indennità di esproprio titoli obbligazionari fiscalmente irrilevante

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Con la risposta ad interpello n. 65/E dell’11 marzo 2024 l’Agenzia delle Entrate interviene a chiarire quando le indennità di esproprio di titoli obbligazionari, nel caso di specie olandesi, possono essere considerate irrilevanti ai fini IRPEF.

Nell’ordinamento italiano non è previsto l’istituto dell’esproprio dei titoli e, conseguentemente, non è rinvenibile una disciplina fiscale in merito alla modalità di tassazione delle eventuali somme corrisposte a titolo di indennizzo a fronte dell’esproprio di obbligazioni.

I principi generali contenuti nel TUIR, tuttavia, distinguono il trattamento fiscale delle somme percepite a titolo di indennizzo da un determinato soggetto a seconda che lo stesso risarcimento:

  • vada a compensare in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi ovvero il mancato guadagno: in tal caso le somme corrisposte sono da considerarsi dirette a sostituire il reddito non conseguito (c.d. ”lucro cessante”) e conseguentemente vanno ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente ed assoggettate a tassazione;
  • venga erogato con la finalità di indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite ovvero di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (c.d. ”danno emergente”): in tal caso le somme corrisposte non saranno assoggettate a tassazione. In una simile evenienza, infatti, viene meno il presupposto impositivo dal momento che l’indennizzo assume un carattere risarcitorio del danno alla persona del soggetto leso e manca una qualsiasi funzione sostitutiva o integrativa di eventuali trattamenti retributivi.

In diversi documenti di prassi l’Agenzia ha precisato che devono essere ricondotte a tassazione le indennità corrisposte a titolo risarcitorio, sempreché le stesse abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente; sono in sostanza imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni, ”lucro cessante”, sia presenti che futuri del soggetto che le percepisce.

Diversamente non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio, ”danno emergente” (cfr. tra le altre, risoluzione 22 aprile 2009, n. 106/E e risoluzione 7 dicembre 2007, n. 356/E)

Con riferimento alla rilevanza reddituale degli indennizzi corrisposti per effetto di controversie verso istituti bancari, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che non sono imponibili, ai fini delle imposte sui redditi:

  • gli indennizzi ricevuti dagli investitori al fine esclusivo di reintegrare la perdita economica sofferta (risposta ad interpello 21 aprile 2020, n. 112/E );
  • gli indennizzi legati ad accordi transattivi stipulati tra una banca ed i propri soci/investitori laddove le somme sono “comunque preordinate a soddisfare le medesime esigenze sottese alla erogazione dell’indennizzo a favore dei soggetti vittime della risoluzione degli istituti di credito di cui al decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59” (risoluzione n. 153/E del 2017 ).

Alla luce di quanto illustrato, tenuto conto che l’indennizzo oggetto dell’interpello è volto a risarcire il danno derivante dalla perdita dei titoli olandesi e che lo stesso è inferiore sia al valore nominale dei titoli sia al costo di acquisto degli stessi, si ritiene che le somme corrisposte, comprensive degli interessi legali maturati aventi la stessa natura delle somme cui afferiscono, non assumano rilevanza reddituale, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del TUIR in quanto finalizzate a reintegrare la perdita patrimoniale (danno emergente) subita dagli interpellanti a fronte dell’esproprio delle obbligazioni subordinate.

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