CPB 2025/2026: valutazioni anche sulla base dell’imposta sostitutiva
Nella valutazione della chance di adesione alla proposta di concordato 2025–2026 entrano in gioco numerose variabili, tra queste sicuramente il confronto tra reddito effettivo e reddito proposto non solo in termini di un eventuale risparmio d’imposta, ma anche in riferimento all’eventuale applicazione dell’imposta sostitutiva sul c.d. reddito incrementale.
Proprio l’imposta sostitutiva è stato oggetto di intervento con il D.Lgs. n. 81/2025 nuovo Decreto correttivo: disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie.
Siamo nella situazione in cui il reddito proposto per l’anno N+1 eccede il reddito effettivo dell’anno N assunto al netto del saldo tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze, le sopravvenienze passive e le perdite su crediti, nonché gli utili e le perdite considerati nel loro importo fiscalmente rilevante.
Tale eccedenza può essere tassata con l’imposta sostitutiva ex art. 20-bis del D.Lgs. n. 13/2024.
Il nuovo Decreto ha stabilito che sulla parte che supera l’importo di 85.000 euro non si applica la sostitutiva ma: per i soggetti IRPEF l’aliquota IRPEF del 43% e per i soggetti IRES l’aliquota IRES del 24%.
In tal modo è stato individuato un tetto oltre il quale vengono intercettati i vantaggi legati alla tassazione sostitutiva.
Per le società o associazioni di cui agli artt. 5 e 116 del TUIR il superamento del limite di ottantacinquemila euro è verificato, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva in capo alla società o associazione, indipendentemente dalla quota di eccedenza imputata ai soci o associati.
La disposizione si applica a partire dalle adesioni al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026 purché non esercitate prima dell’entrata in vigore del nuovo Decreto correttivo.
A ogni modo, una valutazione va fatta anche in ottica di regime premiale ex art. 9-bis, comma 11 del D.L. n. 50/2017 riservato a coloro i quali aderiscono al CPB.
Si pensi all’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’IRAP o ancora all’anticipazione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art. 43, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’art. 57, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.