Immobile in comodato d’uso: bonus edilizi ok anche se la registrazione è successiva all’inizio lavori
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Il comodatario può beneficiare del bonus casa al 50% e del collegato bonus mobili per l’immobile concessogli in comodato d’uso, registrato dopo l’inizio dei lavori di ristrutturazione, purché abitasse nella medesima abitazione da una data antecedente. Questo l’interessante principio contenuto nella sentenza della CGT di primo grado di Reggio Emilia n. 123/2/2025 depositata il 6 giugno 2025.
Come noto, per beneficiare dei bonus casa i soggetti che sostengono la spesa devono:
- possedere l’immobile residenziale sito in Italia, oggetto dell’intervento di recupero edilizio e in relazione al quale hanno sostenuto le relative spese, in base ai seguenti titoli: piena proprietà; nuda proprietà; altri diritti reali, quali l’uso (art. 1021 c.c.), l’usufrutto (art. 981 c.c.), l’abitazione (art. 1022 c.c.) o la superficie (art. 952 c.c.);
- ovvero detenerlo in base ai seguenti titoli: locazione (art. 1571 c.c.); comodato (art. 1803 c.c.) (cfr. Agenzia delle Entrate circolare 25 luglio 2022, n. 28, p. 10).
Con la sentenza in commento i giudici di Reggio Emilia ha annullato l’avviso di recupero della detrazione di imposta per il bonus ristrutturazione edilizia e bonus mobili in riferimento ad un immobile del quale i contribuenti avevano la mera detenzione chiarendo che:
- sebbene il contratto di comodato sia stato registrato successivamente all’inizio dei lavori, indicato nella CIL (Comunicazione di inizio lavori);
- i contribuenti hanno dimostrato (allegando utenze, atti notificati ecc.) che disponevano dell’immobile prima dell’inizio dei lavori, per essere stato concesso loro in comodato ancora prima della registrazione del relativo contratto,
- la data di sottoscrizione del contratto di comodato è precedente alla CIL per cui deve farsi riferimento a questa data e non a quella successiva di registrazione del comodato;
- la registrazione del comodato non è richiesta dalla legge ma da una circolare dell’Agenzia.



