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CPB e responsabilità professionale: verifica della copertura assicurativa

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La gestione del concordato preventivo biennale per conto dei clienti pone il problema dell’adeguatezza della copertura assicurativa del professionista.

Per l’assistenza sul CPB, disciplinato dal D.Lgs. n. 13/2024, non risulta previsto un obbligo di stipulare una polizza specifica.

La RC professionale ordinaria può essere sufficiente, ma occorre verificare quali attività e rischi siano compresi nella garanzia.

L’art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012 impone al professionista di stipulare un’assicurazione idonea per i danni derivanti al cliente dall’attività professionale e di comunicargli, all’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza, il massimale e le successive variazioni.

Il comma 2 qualifica la violazione come illecito disciplinare.

Con il Pronto Ordini n. 86/2025 del 9 settembre 2025, il CNDCEC ha precisato che:

  • l’obbligo è collegato all’effettivo esercizio della professione, non alla sola iscrizione all’Albo, e
  • riguarda anche prestazioni saltuarie od occasionali nei confronti dei clienti.

Detto ciò, occorre verificare che la garanzia comprenda consulenza fiscale, analisi di convenienza, elaborazione dei dati e trasmissione delle comunicazioni.

Vanno esaminati esclusioni, massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti, nonché il trattamento delle richieste risarcitorie per maggiori oneri fiscali, perdita di benefici, sanzioni e interessi conseguenti a errori professionali.

Quanto alla colpa grave, la Cassazione ha chiarito che, nell’assicurazione della responsabilità civile, la copertura comprende anche i danni derivanti da fatti commessi con colpa grave o gravissima, salvo espressa esclusione contrattuale (Cass., sez. III, ord. 12 marzo 2024, n. 6523).

Il principio può assumere rilievo anche nella verifica della RC professionale del commercialista: in via precauzionale, è quindi opportuno controllare l’eventuale presenza di tali esclusioni.

A ogni modo, IVASS richiama l’attenzione sulle clausole “claims made” e sulla continuità della copertura: assumono rilievo retroattività, eventuale postuma e termini di denuncia.

L’art. 21, commi 2-4, del Codice deontologico CNDCEC impone diligenza e perizia, informazione sui rischi dell’incarico e sugli eventi che possono incidervi.

È quindi opportuno definire le prestazioni affidate, conservare dati e simulazioni e documentare la scelta consapevole del cliente, che non esonera lo studio da responsabilità per i propri errori.

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