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CPB: esonero dal visto di conformità solo sulle annualità “concordate”

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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 36/E dell’11 febbraio 2026, chiarisce che i benefici collegati al Concordato Preventivo Biennale (CPB), tra cui l’esonero dall’apposizione del visto di conformità operano soltanto con riferimento agli anni oggetto dell’accordo col Fisco. Non è possibile estendere le misure di vantaggio alle annualità precedenti.

Il caso analizzato

La società istante, soggetto ISA con punteggio 8,58:

  • ha aderito al CPB per il biennio 2024-2025,
  • ha tentato, a dicembre 2024, di compensare tramite F24 un credito IRPEF/IRES 2023 oltre 20.000 euro, senza visto di conformità,
  • vedendosi scartate il modello in applicazione dell’art. 3 del D.L. n. 124/2019.

La società riteneva che l’adesione al CPB, unita al buon punteggio ISA, consentisse di beneficiare delle soglie “piene” di esonero dal visto (50.000 euro per imposte dirette/IRAP, 70.000 per IVA), anche per crediti 2023.

I chiarimenti delle Entrate

Nell’affrontare la questione l’Agenzia richiama innanzitutto l’obbligo generalizzato di apposizione del visto di conformità oltre i 5.000 euro e le regole premiali ISA elencate all’art. 9-bis, comma 11 del D.L. n. 50/2017. Tra queste, in particolare:

  • alla lettera a), figura “l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive”,
  • il successivo comma 12 stabilisce tuttavia che “[c]on provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefìci premiali indicati al comma 11 […]”.

Per i contribuenti con punteggio 2023 tra 8 e 9 elevano, per il solo periodo d’imposta 2023, la soglia di esonero è pari a:

  • 50.000 euro per l’IVA,
  • 20.000 euro per imposte dirette e IRAP (provv. 22 aprile 2024).

Ciò detto, avendo l’Istante aderito – quale soggetto ISA – al CPB, trova applicazione l’art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 13/2024 secondo cui:

  • per i periodi d’imposta oggetto di CPB (2024-2025)
  • i benefici premiali ISA si applicano a indipendente dal punteggio,
  • consentendo all’esonero dal visto fino a 50.000 euro per crediti da imposte dirette/IRAP e 70.000 euro per IVA.

L’Agenzia sottolinea come l’esonero in parola opera solo per crediti che emergono dalle dichiarazioni dei periodi “concordati” (20242025). Per le annualità pregresse, come il 2023, restano applicabili le ordinarie soglie legate al punteggio ISA.

Nel caso concreto, il sistema ha quindi correttamente scartato il modello F24, poiché il credito 2023 eccedeva i 20.000 euro di soglia senza visto di conformità.

Come regolarizzare la violazione?

L’Agenzia individua due strade operative:

  • presentare una dichiarazione integrativa 2023 con visto di conformità, sanando l’irregolarità con la sanzione ex art. 8 D.Lgs. n. 471/1997 (ravvedibile),
  • oppure rigenerare” il credito nella dichiarazione 2024 (periodo in CPB), potendolo poi compensare senza visto fino a 50.000 euro, fermo l’obbligo di presentazione preventiva della dichiarazione e il visto solo in caso di superamento di tale soglia.

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