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Credito d’imposta 5.0: necessaria una doppia certificazione

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Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 52, serie generale, del 2 marzo 2024, del D.L. n. 19/2024 e delle disposizioni attuative del PNRR in esso contenute, via libera anche al nuovo credito d’imposta fino al% delle spese per gli investimenti effettuati nel biennio 2024-2025 in relazione al “Piano transizione 5.0”. La finalità della misura è sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese. Il nuovo Piano, infatti, agevola progetti di investimento che comportino un risparmio energetico almeno del 3%, a livello di impresa, o del 5% per il processo produttivo interessato.

Per ottenere l’agevolazione è però necessario il rilascio delle seguenti certificazioni:

  1. certificazioni energetiche: da inviare al GSE, devono essere rilasciate da un valutatore indipendente ed attestare:
    • ex ante: la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite il progetto di investimento,
    • ex post: l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità a quanto previsto dalla certificazione ex ante, nonché l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  2. certificazione delle spese: per confermare l’effettivo sostenimento delle spese deve risultare da apposita certificazione rilasciata.
CERTIFICAZIONE SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO
Energetica Soggetti in ogni caso abilitati:

  • esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 1133;
  • Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
  • altri soggetti abilitati: certificatori in possesso dei requisiti di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, da individuare nel DM attuativo.
Certificazione delle spese Il documento viene rilasciato:

  • per le Srl o Spa soggette all’obbligo di revisione contabile: dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti (revisore unico/società di revisione o sindaco unico/collegio sindacale);
  • in tutti gli altri casi: a scelta dell’impresa, da parte di un revisore legale dei conti (“attivo”) oppure da una società di revisione.

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