Dal 30 aprile atti di recupero per crediti inesistenti e non spettanti
Con la riforma fiscale, vedi comma 2 , lettera b) dell’art. 1 del D.Lgs. n. 13/2023, “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”, al D.P.R. n. 600/73, viene inserito il nuovo art. 38-bis , rubricato “Atti di recupero”.
Nel decreto delegato n. 13 viene prevista l’attivazione di un unico procedimento accertativo, indipendentemente dalla natura del credito indebitamente utilizzato in compensazione: inesistente o non spettante. Per entrambi, non più solo per i crediti inesistenti, ora si fa riferimento ai c.d. atti di recupero.
Le disposizioni novellative in parola si applicano agli atti emessi dal 30 aprile 2024 in avanti.
Indebito utilizzo crediti d’imposta (norme pre riforma) | |||||||
Violazione | Sanzione | Ravvedimento | Definizione agevolata artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (riduzione a 1/3) |
Presupposti inesistenza |
Adesione (ex D.Lgs. n. 218/1997) |
Contraddittorio preventivo (ex art. 4-octies D.L. n. 34/2019) |
Decadenza controlli |
Credito non spettante | 30% | SI | SI | Se manca uno dei due requisiti principali per considerare il credito inesistente (vedi punto successivo). |
SI |
SI | Quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione
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Credito inesistente | Dal 100 al 200% del credito inesistente utilizzato. | NO (pareri contrastanti) | NO, per norma | Presenza di entrambi i seguenti elementi:
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NO |
NO |
8 anni dall’utilizzo del credito in compensazione |
Rispetto a quanto riportato in tabella, le novità previste dalla riforma fiscale sono le seguenti:
- la chance di accertamento con adesione (D.Lgs. n. 218/1997, riduzioni sanzioni a 1/3) da coordinare però con le novità in materia di contraddittorio preventivo generalizzato;
- la possibilità di definire in via agevolata le sanzioni ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472;
- la possibilità di adesione ai PVC, nuovo art. 5-quater, D.Lgs. n. 218/1997 – riduzione sanzioni a 1/6);
- distinti periodi di decadenza del potere di notifica dell’atto sulla base della diversa tipologia di crediti oggetto di recupero: otto anni dall’utilizzo in caso di credito inesistente, ovvero 5 anni dall’utilizzo, in caso di credito non spettante;
- il divieto di compensazione per il pagamento entro il termine di presentazione del ricorso (finora esclusa solo per il pagamento degli atti di recupero per crediti inesistenti);
- in caso di mancato pagamento entro il suddetto termine, l’iscrizione a ruolo “straordinaria” delle somme dovute in base all’atto di recupero, anche se non definitivo, ai sensi dell’art. 15-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nei fatti è esclusa la riscossione frazionata, come già in essere pre-riforma, almeno secondo la prassi, in contrasto con la giurispruenza, per gli atti di recupero per crediti inesistenti);
- l’attribuzione della competenza all’emanazione degli atti, emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, all’Ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente per il precedente periodo di imposta;
- l’applicazione espressa delle disposizioni previste dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per le relative controversie (finora l’atto di recupero non risultava espressamente tra gli atti impugnabili).
Si ponga attenzione al fatto che per il versamento delle somme contestate con l’atto di recupero, anche oggetto di adesione, non è possibile avvalersi della rateazione ex art. 8 del D.Lgs. n. 218/1997, né della compensazione.
Nel prossimo decreto sulla riforma delle sanzioni è prevista una più precisa distinzione tra credito inesistente e credito non spettante.