Cripto-attività: nella Gazzetta Ufficiale UE tre regolamenti “integrativi”
Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 10 giugno sono stati pubblicati tre regolamenti delegati sulle cripto-attività.
In particolare i regolamenti pubblicati sono così individuati:
- Regolamento delegato UE 2025/1140 della Commissione, del 27 febbraio 2025, che integra il regolamento UE 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le registrazioni da conservare relative a tutti i servizi per le cripto-attività, le attività, gli ordini e le operazioni effettuati;
- Regolamento delegato UE 2025/1141 della Commissione, del 27 febbraio 2025, che integra il regolamento UE 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti per le politiche e le procedure in materia di conflitti di interesse per emittenti di token collegati ad attività;
- Regolamento delegato UE 2025/1142 della Commissione, del 27 febbraio 2025, che integra il regolamento UE 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti relativi alle politiche e alle procedure in materia di conflitti di interesse per i prestatori di servizi per le cripto-attività nonché i dettagli e la metodologia per il contenuto delle comunicazioni dei conflitti di interesse.
Di particolare importanza le previsioni inserite nel Regolamento delegato sulle norme tecniche che specificano le registrazioni da conservare relative a tutti i servizi per le cripto-attività, le attività, gli ordini e le operazioni effettuati.
In riferimento alla conservazione delle registrazioni in relazione alla custodia delle cripto-attività e dei fondi dei clienti viene disposto che i prestatori di servizi per le cripto-attività conservano registrazioni che consentano loro di distinguere, in qualsiasi momento e senza ritardo, le cripto-attività e i fondi detenuti per un cliente da cripto-attività e fondi detenuti per altri clienti e dalle proprie attività.
Tali registrazioni comprendono quanto segue:
- registrazioni che identificano immediatamente i saldi delle cripto-attività e dei fondi detenuti per ciascun cliente;
- qualora i fondi dei clienti siano detenuti da prestatori di servizi per le cripto-attività in conformità dell’art. 70, paragrafi 2 e 3, del Regolamento UE 2023/1114, i dettagli dei conti in cui tali fondi sono detenuti e i pertinenti accordi tra il prestatore di servizi per le cripto-attività e gli enti creditizi o le banche centrali presso i quali i fondi dei clienti sono depositati;
- i dettagli dei conti aperti presso terzi che detengono cripto-attività per il prestatore di servizi per le cripto-attività e degli accordi di esternalizzazione con tali terzi;
- i dettagli dei terzi che svolgono qualsiasi attività esternalizzata a norma dell’art. 73 del Regolamento UE 2023/1114 e i dettagli relativi alle attività esternalizzate;
- i nomi e le funzioni delle persone responsabili della custodia delle cripto-attività e dei fondi dei clienti all’interno del prestatore di servizi per le cripto-attività;
- gli accordi che stabiliscono la titolarità dei clienti sulle cripto-attività e sui fondi.
Per ogni ordine iniziale ricevuto da un cliente e per ogni decisione iniziale di negoziare presa, i prestatori di servizi per le cripto-attività registrano e conservano i dettagli di cui alla sezione 2, tabella 2, seconda e terza colonna, dell’allegato al Regolamento e i dettagli di cui alla sezione 4, tabella 4, del medesimo allegato, nella misura in cui tali dettagli riguardano gli ordini iniziali e le decisioni di negoziare.