Da lunedì 1° luglio interessi di mora al 2,68 per cento
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A partire dal 1° luglio 2019, passerà dal 3,01 al 2,68 per cento la misura degli interessi di mora dovuti in caso di versamento delle cartelle di pagamento oltre i 60 giorni dalla notifica: lo prevede il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 23 maggio 2019, n. 148038/2019.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
- ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, gli interessi di mora sono dovuti sulle somme iscritte a ruolo – esclusi gli importi relativi a sanzioni e interessi – e si calcolano sui giorni di effettivo ritardo;
- l’art. 13 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 dispone che il tasso di interesse in esame venga determinato annualmente con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate;
- con il Provvedimento direttoriale 10 maggio 2018, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo era stata fissata al 3,01 per cento in ragione annuale, a decorrere dal 15 maggio 2018.