Per effetto della nuova formulazione dell’art. 10, comma 1, n. 20), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a decorrere dal 1° gennaio 2020 anche i corsi per l’ottenimento delle patenti A, A1 e A2 sono imponibili Iva: lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2020. Anche i suddetti corsi, infatti, costituiscono un insegnamento specialistico, analogamente ai corsi per l’ottenimento delle patenti di categoria B e C1.
Si ricorda che la richiamata norma del decreto Iva è stata modificata al fine di adeguare l’ordinamento italiano alla normativa comunitaria, come interpretata dalla Corte di Giustizia Ue con la sentenza 14 marzo 2019, causa C-449/17.
Si ricorda che, a seguito di tale pronuncia, con la Risoluzione 2 settembre 2019, n. 79/E, l’Agenzia delle Entrate aveva affermato che dev’essere assoggettata ad Iva l’effettuazione di corsi – teorici e pratici – finalizzati al rilascio della patente di guida. Tale conclusione si fonda sulle seguenti considerazioni:
In conclusione: la nozione di “insegnamento scolastico o universitario” non comprende l’insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida, (…), ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1. Pertanto si ritengono superati i chiarimenti forniti con la Risoluzione 26 settembre 2005, n. 134/E.
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