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Dal Fisco chiarimenti sulla detrazione prevista per gli immobili ceduti da imprese che effettuano lavori antisismici

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L’art. 16, comma 1-septies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, riconosce una detrazione fiscale agli acquirenti delle unità immobiliari vendute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi relativi all’adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir, mediante interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici – anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti lo consentano – dai quali derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o a due classi di rischio inferiore.

Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 15 gennaio 2020, n. 5, l’Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue:

  1. la norma si applica anche nel caso in cui la demolizione e ricostruzione dell’edificio abbia determinato un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempreché le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione;
  2. è possibile beneficiare della detrazione anche con riferimento ad eventuali importi versati in acconto, sempreché il preliminare di vendita dell’immobile sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione;
  3. qualora, ad ultimazione dei lavori, gli acconti siano pagati in un anno diverso da quello in cui è stipulato il rogito, il contribuente ha la possibilità di far valere la detrazione degli importi versati in acconto o nel periodo di imposta in cui questi sono stati pagati o nel periodo di imposta in cui ha stipulato il rogito;
  4. la detrazione di cui al richiamato comma 1-septies non è condizionata alla cessione o assegnazione di tutte le unità immobiliari, costituenti l’intero fabbricato, in quanto ciascun acquirente può beneficiare della detrazione in relazione al proprio atto di acquisto. In tal caso, occorre comunque che si realizzi anche il presupposto costituito dall’ultimazione dei lavori riguardanti l’intero fabbricato (la detrazione, infatti, potrà essere fruita dall’acquirente solo dall’anno d’imposta in cui tali lavori siano stati ultimati);
  5. ai fini della detrazione non è necessaria l’effettuazione da parte dell’acquirente di un pagamento con bonifico bancario o postale.

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