Dalle Entrate chiarimenti sulle operazioni in valuta estera
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Con la Risoluzione 6 giugno 2019, n. 57/E , l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina tributaria delle operazioni in valuta estera.
È stato in particolare precisato quanto segue:
- in caso di acquisto di valuta estera previa apertura di un conto corrente in valuta estera con contestuale prelievo dal conto liquidità espresso in euro, si ritiene che – in applicazione degli artt. 9 e 110 del Tuir – il costo fiscalmente riconosciuto della valuta estera corrisponda alla conversione in euro al cambio del giorno (oppure del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui è stata sostenuta) in cui la medesima operazione di acquisto è stata effettuata. Qualora l’istituto di credito applicasse un tasso di cambio diverso da quello ufficiale, si applica un tasso di cambio alternativo, purché fornito da operatori internazionali indipendenti;
- il prelievo di denaro contante dal conto espresso in valuta estera al fine di acquistare titoli azionari – a prescindere se si tratta di immobilizzazioni finanziare o di titoli del circolante – determina il concorso alla formazione del reddito imponibile di periodo delle differenze di cambio, positive o negative, maturate fino a tale momento. Pertanto il costo fiscalmente riconosciuto in valuta estera dei titoli acquistati corrisponderà al costo di acquisizione, valutato secondo il cambio del giorno di acquisto o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui è stato sostenuto, in applicazione degli artt. 9 e 110 del Tuir;
- in caso di incasso di dividendi, la conversione dovrà essere effettuata secondo il cambio ufficiale in vigore al momento della percezione del dividendo stesso; anche in questa ipotesi alla chiusura dell’esercizio la valuta dovrà essere convertita al tasso di cambio a pronti, con la conseguente emersione di una componente di reddito, positiva o negativa, che concorre alla formazione del reddito di periodo.
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