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Definite le procedure relative allo scambio automatico di informazioni sui meccanismi transfrontalieri

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Con un decreto del 17 novembre 2020, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito – in attuazione dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 30 luglio 2020, n. 100 – le regole tecniche e le procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Si intendono quali “meccanismi transfrontalieri” di natura fiscale gli schemi, gli accordi o progetti in cui almeno uno dei partecipanti non sia residente in Italia oppure svolga attività in una giurisdizione estera senza essere residente nella stessa.

Al riguardo si precisa quanto segue:

  1. ai sensi del richiamato art. 5, comma 2 , del D.Lgs. n. 100/2020 (con il quale è stata recepita la Direttiva comunitaria 25 maggio 2018, n. 2018/822/UE, sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale), con apposito decreto sono stabilite le regole tecniche per l’applicazione del nuovo regime fiscale, compresi i criteri in base ai quali verificare quando i suddetti meccanismi sono diretti ad ottenere un vantaggio fiscale;
  2. il contribuente è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate le informazioni di cui all’art. 6, comma 1 , del D.M. 17 novembre 2020, entro 30 giorni decorrenti dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione è stato messo a sua disposizione ai fini dell’attuazione, oppure a quello in cui è stata avviata l’attuazione;
  3. ai fini della normativa in esame, per “beni immateriali di difficile valutazione” si intendono quei beni immateriali o i diritti su beni immateriali, per i quali al momento del loro trasferimento tra imprese associate:
    a. non esistono affidabili transazioni comparabili;
    b. al momento della definizione dell’accordo, le proiezioni dei flussi di cassa futuri o del reddito derivante dal bene immateriale trasferito o le assunzioni utilizzate nella sua valutazione sono altamente incerte, rendendo difficile prevedere il livello di profittabilità complessiva finale del bene immateriale trasferito.

L’allegato A del decreto in esame contiene esempi di meccanismi di aggiramento della normativa sullo scambio automatico sui conti finanziari ed esempi di meccanismi che utilizzano una struttura offshore opaca, cioè un veicolo offshore passivo in cui la proprietà è ideata in modo tale da non consentire l’identificazione accurata del titolare effettivo o da far apparire che un soggetto non sia il titolare effettivo, ovvero un veicolo offshore passivo commercializzato quale mezzo idoneo a conseguire tali effetti.

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