Il diritto alla detrazione dell’Iva è subordinato all’esistenza di un’operazione effettivamente eseguita, con la conseguenza che lo stesso diritto non esiste qualora l’intera operazione commerciale non sia venuta in essere, a nulla rilevando che sia stata realizzata una parte di essa, oppure in ogni caso che sia stato eseguito il suo pagamento. Spetta al contribuente, il quale invochi il diritto alla detrazione dell’Iva corrispondente, fornire adeguate prove dell’attendibilità della documentazione fiscale utilizzata e dei dati indicati in fattura, e non grava invece sull’ente impositore il compito di fornire la prova certa della falsità della documentazione utilizzata: lo ha precisato la Corte di Cassazione con l’ordinanza 19 novembre 2020, n. 26340.
Al riguardo si precisa inoltre quanto segue:
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