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Definizione agevolata delle liti: in caso di annullamento della sentenza di appello è dovuto il 90% del valore

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Ai fini della definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, in caso di annullamento della sentenza di appello da parte della Corte di Cassazione, e i termini per la riassunzione non siano ancora spirati, è dovuto un importo commisurato al 90 per cento del relativo valore, analogamente a quanto previsto per i ricorsi pendenti dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado. E ciò anche qualora nei due precedenti gradi di giudizio l’Agenzia delle Entrate sia risultata soccombente: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 26 marzo 2019, n. 84, nel presupposto che in caso di mancata riassunzione – in esito al rinvio operato dalla Corte di Cassazione – si consoliderebbe l’originario atto impositivo.

Al riguardo si ricorda che:

  1. la definizione agevolata in esame è disciplinata dall’art. 6 del decreto fiscale collegato alla Manovra 2019 (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136), e del successivo art. 7, commi 2, lettera b), e 3, per quanto riguarda le associazioni sportive dilettantistiche;
  2. tali norme sono state attuate con il Provvedimento direttoriale 18 febbraio 2019, n. 39209, il quale ha altresì approvato il modello da utilizzare per la presentazione della domanda;
  3. la sanatoria in commento si applica alle controversie tributarie:
    • nelle quali sia parte l’Agenzia delle Entrate;
    • che abbiano ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio;
    • in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva;
  4. sono escluse dalla definizione le controversie:
    • relative ad atti privi di natura impositiva;
    • concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali Ue, l’Iva riscossa all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

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