Ai fini della definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, in caso di annullamento della sentenza di appello da parte della Corte di Cassazione, e i termini per la riassunzione non siano ancora spirati, è dovuto un importo commisurato al 90 per cento del relativo valore, analogamente a quanto previsto per i ricorsi pendenti dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado. E ciò anche qualora nei due precedenti gradi di giudizio l’Agenzia delle Entrate sia risultata soccombente: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 26 marzo 2019, n. 84, nel presupposto che in caso di mancata riassunzione – in esito al rinvio operato dalla Corte di Cassazione – si consoliderebbe l’originario atto impositivo.
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