Ai sensi dell’art. 3, comma 1-bis, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modifiche dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9– introdotto dall’art. 1, comma 15, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) – a partire (nella generalità dei casi) dal periodo d’imposta 2017 il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo può essere riconosciuto anche ai soggetti residenti commissionari che effettuano attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo oppure in Stati compresi nell’elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996.
In altre parole: l’agevolazione in commento è stata estesa anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti che svolgono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese committenti non residenti. Al riguardo, con la risposta all’istanza di interpello 26 marzo 2019, n. 83, l’Agenzia delle Entrate – in aderenza a quanto precisato dal Ministero dello Sviluppo economico con la nota 9 novembre 2018 – ha affermato che:
Si ricorda che in materia è intervenuta da ultimo la legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145).
Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.