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Detraibile anche la realizzazione del box auto in economia

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Ai fini Irpef è possibile portare in detrazione anche i costi relativi alla realizzazione di un box auto in economia: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate sul proprio profilo Twitter.

Al riguardo si precisa quanto segue:

  1. la detrazione Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio in caso di costruzione di nuovi posti auto e autorimesse, anche se di proprietà comune, può essere riconosciuta soltanto se si tratta di beni pertinenziali ad un’unità immobiliare a uso abitativo (tale principio era già stato specificato dalla Circolare 14 giugno 2001, n. 55/E, paragrafo 1.5.4);
  2. ai fini della detrazione, il proprietario dev’essere in possesso della concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione e del bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati (in tal senso si rinvia alla Circolare 28 aprile 2018, n. 7/E, pagina 239).

Tra i principali chiarimenti contenuti nel documento di prassi da ultimo citato, con riferimento al settore immobiliare si riportano i seguenti:

  1. a partire dal 1° gennaio 2017 vigono nuove regole per la detrazione delle spese sostenute per gli interventi antisismici. Tra le principali novità, si segnala che la detrazione per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente spetta per le spese sostenute per interventi le cui procedure autorizzatorie siano iniziate dopo il 1° gennaio 2017 relativi a:
    • edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274;
    • costruzioni adibite ad abitazione, anche diversa da quella principale, e ad attività produttive. La detrazione spetta nella misura del 50 per cento, nel limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno, ed è ripartita in 5 quote annuali di pari importo;
  2. se dagli interventi antisismici deriva la diminuzione di una o due classi di rischio, la detrazione spetta nella maggiore misura rispettivamente del 70 o dell’80 per cento delle spese sostenute;
  3. se gli interventi antisismici sono realizzati su parti comuni di edifici condominiali, la detrazione spetta nelle seguenti misure:
    • 75 per cento, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore;
    • 85 per cento, quando si passa a due classi di rischio inferiori;
  4. la detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e va ripartita in 5 quote annuali di pari importo. L’ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione dev’essere calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari.

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