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Detraibili anche le spese per le cure termali (esclusi però viaggio e soggiorno)

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Le spese sanitarie per le quali spetta la detrazione nella misura del 19 per cento, limitatamente all’ammontare che eccede complessivamente 129,11 euro, sono quelle sostenute per:

  1. prestazioni rese da un medico generico (comprese quelle di medicina omeopatica);
  2. acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici);
  3. acquisto di alimenti a fini medici speciali con esclusione di quelli destinati ai lattanti;
  4. prestazioni specialistiche;
  5. analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;
  6. prestazioni chirurgiche;
  7. ricoveri per degenze o collegati ad interventi chirurgici;
  8. trapianto di organi;
  9. cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno);
  10. acquisto o affitto di dispositivi medici/attrezzature sanitarie, comprese le protesi sanitarie;
  11. assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.);
  12. prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  13. prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  14. prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
  15. prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 27 aprile 2018, n. 7/E, contenente una guida delle detrazioni, delle deduzioni e dei crediti d’imposta riconosciuti per l’anno d’imposta 2017.

Con riferimento alle spese sanitarie, nel documento viene sottolineato inoltre quanto segue:

  1. qualora detti oneri siano stati sostenuti nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale la detrazione compete per l’importo del ticket pagato;
  2. sono detraibili anche le spese sanitarie riferite ad una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso, anche se non era un familiare fiscalmente a carico. Se le spese sono state sostenute da più eredi, ciascuno di essi beneficerà della detrazione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta: viene così confermato quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 1° giugno 1999, n. 122 (risposta 1.1.4).

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