In materia di imposte sui redditi, e in adesione all’art. 53 della Costituzione, la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull’obbligazione tributaria, è esercitabile non solo nei limiti in cui la legge prevede il diritto al rimborso, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ma anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria” (in tal senso si segnala, per tutte, la pronuncia della Corte di Cassazione 18 febbraio 2014, n. 3754): tale principio è stato ribadito dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 26 aprile 2018, n. 16244 , depositata lo scorso 20 giugno.
A prescindere dalla pronuncia in commento, si ricorda che secondo un orientamento espresso recentemente dalle Sezioni Unite della Cassazione:
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