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Escluse le sanzioni per gli acconti insufficienti causati dal rinvio dell’Iri

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Con la Risoluzione 22 giugno 2018, n. 47/E l’Agenzia delle Entrate ha affrontato la questione degli acconti versati dai soggetti intenzionati ad avvalersi del nuovo regime Iri, i quali per effetto del rinvio dell’entrata in vigore delle nuove regole si trovano esposti alle relative sanzioni amministrative. La questione (più volte sottolineata dagli operatori e sulla stampa specializzata) riguarda in particolare i soggetti che – avendo scelto di avvalersi del nuovo regime – avevano calcolato gli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2017 su base previsionale, nel presupposto di dover percepire minori utili tassabili, e hanno versato acconti in misura insufficiente.

In merito a tale aspetto, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che qualora il versamento risulti insufficiente esclusivamente per effetto dello slittamento dell’applicazione dell’Iri al periodo d’imposta 2018, e quindi non anche per altre previsioni errate, non sarà comminata la sanzione per carente versamento ex art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. In questi casi il contribuente dovrà determinare definitivamente l’imposta dovuta per il periodo d’imposta 2017, entro il termine previsto per il versamento del saldo dell’imposta, senza applicare sanzioni e interessi.

Nella risoluzione in commento, inoltre, viene sottolineato che tale soluzione è in linea con le prescrizioni contenute nello Statuto del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212). Occorre tener conto anche del principio, applicabile nell’ordinamento tributario, secondo cui il comportamento di un contribuente non può essere sanzionato laddove egli abbia posto in essere comportamenti conformi al tenore letterale della normativa applicabile “ratione temporis”, e l’errore derivi da modifiche normative introdotte successivamente al versamento degli acconti ma con efficacia retroattiva.

Al riguardo si ricorda infine quanto segue:

  1. il nuovo regime Iri (Imposta sul reddito d’impresa) è stato introdotto dall’art. 1, commi 547 e 548, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), a partire dal periodo d’imposta 2017, attraverso l’aggiunta dell’art. 55-bis al Tuir;
  2. l’articolo 1, comma 1063 , della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) ha peraltro rinviato al 1° gennaio 2018 la decorrenza del nuovo regime;
  3. il regime prevede che il reddito d’impresa prodotto dalle imprese individuali, dalle società di persone e dalle Srl a ristretta base sociale, non concorra alla formazione del reddito complessivo dei soci – secondo il criterio generale di tassazione per trasparenza previsto per i soggetti Irpef – ma venga assoggettato a tassazione separata con la medesima aliquota prevista per i soggetti Ires (24 per cento), nella misura in cui lo stesso rimanga nel circuito aziendale;
  4. la tassazione è invece operata secondo le regole ordinarie se gli utili prodotti o precedentemente reinvestiti sono prelevati dall’imprenditore o distribuiti ai soci.

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