Dichiarazione IVA 2026: lettere di anomalia sul reverse charge e modalità di regolarizzazione
L’Agenzia delle Entrate sta inviando comunicazioni di anomalia ai contribuenti per i quali, dal confronto tra i dati delle fatture elettroniche e quelli indicati nella dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2025, emergono possibili omissioni o incoerenze.
Tra le casistiche segnalate rientra la mancata compilazione del quadro VJ, destinato all’indicazione dell’imposta relativa a particolari tipologie di operazioni soggette al meccanismo dell’inversione contabile, o reverse charge.
Nella comunicazione esaminata, l’Agenzia rileva infatti che dalle fatture elettroniche ricevute nel 2025 risultano operazioni passive soggette a inversione contabile, mentre nella dichiarazione IVA 2026 trasmessa il quadro VJ non risulta compilato.
- Il primo controllo da effettuare – La ricezione della lettera non comporta automaticamente che la dichiarazione sia errata. Il primo passaggio consiste nel verificare i dati segnalati dall’Agenzia, confrontando:
- le fatture elettroniche presenti nel portale “Fatture e Corrispettivi”;
- i registri IVA acquisti e vendite;
- le liquidazioni periodiche;
- la dichiarazione IVA originariamente trasmessa.
Particolare attenzione deve essere riservata alle operazioni registrate con reverse charge, verificando sia la corretta integrazione dell’imposta sia la loro esposizione nel quadro VJ.
Quando l’anomalia è effettivamente presente – Qualora dal controllo risulti che le operazioni soggette a reverse charge siano state correttamente contabilizzate, ma non siano state riportate nel quadro VJ della dichiarazione annuale, occorre presentare una dichiarazione IVA integrativa. La dichiarazione deve essere ripresentata nella sua interezza, barrando la casella “Dichiarazione integrativa” nel frontespizio.
In un caso esaminato, l’integrazione ha comportato l’inserimento nel quadro VJ di:
- VJ6, per acquisti interni di beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8;
- VJ16, per acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi soggetti a reverse charge;
- VJ19, quale totale dell’imposta relativa alle operazioni indicate nel quadro.
Attenzione al quadro VF – Prima di modificare il quadro VF occorre verificare se l’IVA relativa alle operazioni in reverse charge sia già stata contabilizzata e portata in detrazione. Se l’imposta è già compresa nell’IVA detraibile dichiarata, il quadro VF non deve essere incrementato una seconda volta. In un caso esaminato, il quadro VF resta infatti invariato.
Il ricalcolo del quadro VL – L’inserimento del quadro VJ determina un aumento dell’IVA a debito indicata nel quadro VL.
Successivamente devono essere verificati i versamenti IVA periodici effettivamente eseguiti durante l’anno.
Ravvedimento e versamento delle somme dovute – La comunicazione dell’Agenzia invita il contribuente che riconosca la correttezza della segnalazione a regolarizzare spontaneamente la propria posizione mediante presentazione della dichiarazione integrativa e pagamento delle eventuali imposte, interessi e sanzioni dovute mediante ravvedimento operoso.
È quindi necessario determinare separatamente:
- l’eventuale maggiore IVA dovuta;
- gli interessi calcolati fino alla data del versamento;
- la sanzione applicabile, tenendo conto del momento in cui viene effettuata la regolarizzazione.
Per le comunicazioni esaminate, l’Agenzia distingue inoltre il trattamento della regolarizzazione effettuata entro il termine indicato nella lettera rispetto a quella successiva, richiamando la disciplina del ravvedimento operoso.
Possibile emersione di un importo da versare – La presentazione della dichiarazione integrativa può determinare non solo la correzione formale dei quadri dichiarativi, ma anche l’emersione di un maggior debito IVA rispetto alla dichiarazione originaria. In tal caso, oltre alla trasmissione dell’integrativa, occorre valutare il ravvedimento operoso, con versamento della maggiore imposta, degli interessi legali maturati e della sanzione ridotta applicabile. In un caso esaminato, l’inserimento delle operazioni in reverse charge nel quadro VJ ha determinato un maggior debito IVA pari a € 383, da regolarizzare mediante F24 unitamente a interessi e sanzione. Assumendo, a titolo esemplificativo, un versamento effettuato in data 28 ottobre 2026, il ravvedimento può essere riepilogato come segue:
| Componente | Codice tributo | Anno di riferimento | Importo |
| Maggiore IVA dovuta | 6099 | 2025 | € 383,00 |
| Interessi da ravvedimento | 1991 | 2025 | € 3,79 |
| Sanzione ridotta | 8904 | 2025 | € 23,94 |
| Totale F24 | € 410,73 |
L’importo deve naturalmente essere ricalcolato in funzione della data effettiva di versamento, poiché gli interessi maturano giorno per giorno e la misura della sanzione ridotta dipende dal momento in cui viene perfezionato il ravvedimento.
Se la segnalazione dell’Agenzia non è corretta – Se dal controllo dei registri e delle fatture elettroniche emerge invece che la dichiarazione è corretta, il contribuente può trasmettere all’Agenzia la documentazione e le informazioni utili a giustificare la propria posizione.
La comunicazione richiama espressamente il canale CIVIS, attraverso il quale è possibile inviare documentazione a supporto e fornire gli elementi necessari per spiegare le incongruenze rilevate.
Procedura operativa consigliata – In presenza di una lettera di anomalia relativa al quadro VJ è opportuno seguire questa sequenza:
- verificare le fatture elettroniche segnalate dall’Agenzia;
- riconciliare le operazioni con registri IVA e liquidazioni periodiche;
- individuare la corretta tipologia di reverse charge e il relativo rigo VJ;
- verificare che la relativa IVA sia già compresa nel quadro VF;
- predisporre la dichiarazione IVA integrativa;
- ricalcolare i quadri VL e VX;
- verificare gli F24 effettivamente versati;
- determinare eventuale maggiore imposta, interessi e sanzioni;
- trasmettere telematicamente la dichiarazione integrativa;
- conservare il prospetto di riconciliazione e la documentazione a supporto della correzione.
Le lettere di anomalia devono quindi essere gestite partendo sempre da una riconciliazione puntuale tra fatture elettroniche, registri IVA e dichiarazione annuale: la semplice presenza della comunicazione non è sufficiente per determinare quali quadri debbano essere modificati né l’eventuale maggiore imposta dovuta.


