Diritti doganali, precisazioni sull’applicazione del tasso di interesse sul pagamento differito
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Il D.M. 30 agosto 2019 aveva confermato nella misura dello 0,213 per cento annuo il saggio di interesse da applicare ai pagamenti differiti dei diritti doganali, effettuati oltre i 30 giorni, per il periodo dal 13 luglio 2019 al 12 gennaio 2020.
In merito a tale provvedimento, ora l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli precisa che – come già anticipato nella Nota 5 aprile 2016, n. 39641/RU e nella Circolare 19 aprile 2016, n. 8/D – il citato tasso di interesse si applica esclusivamente alle facilitazioni di pagamento inerenti la fiscalità interna e, maggiorato di quattro punti, ai soli ritardati pagamenti della stessa fiscalità interna.