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Tributi locali, il Comune deve indicare nell’avviso di accertamento i criteri di calcolo della maggiore imposta

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In materia di tributi locali, gli avvisi di accertamento emessi dagli enti locali devono contenere una motivazione che renda comprensibile al contribuente le ragioni sottese alla pretesa impositiva. Sul punto la Corte di Cassazione ritiene – anche alla luce dell’art. 7, comma 1, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) e dell’art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) – che l’atto debba riportare il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione: la legge esige che tale imponibile venga ricavato sulla base di molteplici parametri riferibili alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche (in tal senso si segnala la sentenza n. 1209/2010).

Alle medesime conclusioni è giunta la quinta sezione tributaria della Suprema Corte con la sentenza 4 giugno 2019, n. 23074, depositata lo scorso 17 settembre. Nell’occasione, gli Ermellini hanno affermato quanto segue:

  1. sulla base delle considerazioni che precedono, si considera non motivato l’avviso di accertamento che non contenga alcun riferimento alle ragioni in base alle quali si è pervenuti alla determinazione di un’imposta maggiore di quella liquidata e versata dal contribuente (nella fattispecie esaminata, infatti, non vi erano riferimenti a una diversa e maggiore base imponibile cui commisurare l’imposta, nè alcun richiamo all’iter logico matematico che ha condotto alla determinazione dell’imposta);
  2. tale carenza non può essere sanata in sede contenziosa integrando, ex post, il contenuto dell’atto quando invece – sostiene la Corte – “il rimedio naturale e legittimo sarebbe stato la sostituzione dell’avviso carente con un nuovo avviso mediante l’esercizio del potere riconoscluto” all’ente impositore al fine di correggere gli errori dei propri provvedimenti.

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