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Disposizioni in materia di compensazione tra rimborsi ed importi iscritti a ruolo

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L’art. 15 del Decreto Riscossione, che è stato bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato, semplifica le procedure amministrative e gli adempimenti connessi all’erogazione dei rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle Entrate, in presenza di debiti iscritti a ruolo a carico dei beneficiari.

Ciò in coerenza con le indicazioni della Legge delega n. 111 del 2023 che, all’art. 18 , individua gli obiettivi di:

  • incrementare l’efficienza dei sistemi di riscossione” (comma 1, lettera a),
  • semplificare e accelerare le procedure relative ai rimborsi” (comma 1, lettera h),
  • nonché quello di “rivedere la disciplina dei rimborsi” (comma 1, lettera i).

In particolare, il comma 1 modifica l’art. 28-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, prevedendo, alla lettera a):

  • che il pagamento mediante compensazione volontaria operi solo per i rimborsi di importo superiore a 500 euro;
  • che in analogia alle previsioni di cui all’art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, la verifica sul beneficiario del rimborso debba essere effettuata non sull’esistenza di debiti iscritti a ruolo (rientrando in tale previsione anche posizioni non ancora notificate), bensì sull’esistenza di inadempimenti rispetto all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento (o di uno o più carichi affidati all’Agente);
  • l’aggiornamento del riferimento, contenuto nel medesimo art. 28-ter, alle contabilità speciali intestate agli agenti della riscossione, utilizzate per l’accredito delle somme destinate alla compensazione, a seguito delle modifiche intervenute per effetto dell’art. 6, comma 2 , del D.M. MEF 22 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2018.

Il comma 1, alla lettera b), dispone che, in caso di mancata compensazione volontaria, le somme da rimborsare restano a disposizione dell’agente della riscossione, fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di messa a disposizione, per l’avvio dell’azione esecutiva.

Il comma 1, alla lettera c), sopprime la previsione del rimborso, a favore dell’agente della riscossione, delle spese dallo stesso sostenute per la notifica della proposta di compensazione e per la gestione degli adempimenti ad essa relativi. Ciò, tenuto conto che gli oneri di funzionamento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sono stati posti a carico del bilancio dello Stato dall’art. 1  della Legge n. 234 del 2021.

Il comma 1, alla lettera d), rinvia ad apposito regolamento di cui all’art. 17, comma 3, della Legge n. 400 del 1988 le modalità di attuazione, i limiti e le condizioni per l’applicazione del presente articolo.

Il comma 2 modifica l’art. 20-bis del D.Lgs. n. 46 del 1999 per estendere l’istituto della compensazione di cui all’art. 28-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 al pagamento delle somme affidate all’agente della riscossione da tutti gli enti titolari del credito diversi dall’Agenzia delle Entrate.

Il comma 3, in linea con la ratio dell’intervento di cui al comma 1, lett. c), abroga l’art. 24, comma 1, del regolamento approvato con D.M. n. 567 del 1993, che prevede il rimborso spese in favore dell’agente della riscossione per la gestione dei rimborsi in conto fiscale.

Il comma 4 estende l’ambito di applicazione dell’art. 28-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 ai rimborsi delle imposte indirette erogati dall’Agenzia delle Entrate.

Il comma 5, infine, disciplina la decorrenza delle disposizioni dell’articolo in commento.

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