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Donazione quote societarie, il Fisco spiega il presupposto del “controllo di diritto” ai fini dell’esenzione

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Ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter , del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera a), del Tuir (e cioè Spa, Sapa, Srl, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti in Italia), il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1 , n. 1), c.c.

L’agevolazione in esame si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento, rendendo – contestualmente alla dichiarazione di successione o all’atto di donazione – un’apposita dichiarazione in tal senso; in difetto, si decade dal beneficio.

Ora, con la Risposta all’istanza di interpello 7 febbraio 2020, n. 38 , l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso in cui il donante trasferisca la nuda proprietà del pacchetto azionario di maggioranza, unitamente al diritto di voto, si ritiene integrato il presupposto della sussistenza, in capo ai beneficiari, di una situazione di controllo di diritto.

Il controllo societario, infatti, sarà trasferito ai donatari-nudi proprietari, in virtù di una convezione ex art. 2352 , comma 1, c.c., da stipularsi contestualmente all’atto di donazione.

Con la Risposta all’istanza di interpello 7 febbraio 2020, n. 37 , inoltre, è stato chiarito che:

  1. l’agevolazione in commento si applicazione anche ai trasferimenti che consentono l’acquisizione o l’integrazione del controllo in regime di comproprietà, a condizione che – ai sensi dell’art. 2347 c.c. – i diritti dei comproprietari vengano esercitati da un rappresentante comune, che disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (Circolare 22 gennaio 2008, n. 3/E e Risoluzione 26 luglio 2010, n. 75/E);
  2. il controllo di cui all’art. 3, comma 4-ter , del D.Lgs. 346/90, dev’essere verificato in capo al beneficiario (o in capo ai beneficiari in comproprietà); di conseguenza, non deve necessariamente derivare dal trasferimento di una partecipazione già di controllo, ma può essere acquisito anche per effetto della sommatoria tra le partecipazioni acquistate per atto a titolo gratuito e quelle di cui il beneficiario risultava già in possesso (in tal senso si richiama anche la citata Risoluzione n. 75/E/2010 ).

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