Con l’ordinanza interlocutoria 8 settembre 2020, n. 21961, depositata lo scorso 12 ottobre, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha rimesso al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite una questione relativa alla decorrenza del termine per la riassunzione in presenza di dichiarazione di fallimento della parte costituita. In particolare, la Suprema Corte chiede se nella situazione indicata, che determina l’automatica interruzione del processo ai sensi dell’art. 43 della legge fallimentare, il termine per la riassunzione decorra:
Nell’occasione, i giudici di legittimità rilevano che “la materia che interessa si presenta costellata da posizioni non coerenti che concorrono a rendere priva di uniformità la giurisprudenza espressa dalla Corte”. Ai sensi dell’art. 43, comma 3, della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), l’apertura del fallimento determina l’interruzione dei processi relativi a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento.
Con la sentenza 23 marzo 2020, n. 2011, la seconda sezione del Consiglio di Stato aveva precisato che:
Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.