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In Gazzetta il “decreto di Agosto”: in vigore da oggi le novità introdotte in sede di conversione

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Per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L.14 agosto 2020, n. 104 (“decreto di Agosto”) nella sua versione definitiva, risultante dalla conversione in legge n. 126 del 13 ottobre 2020 , entrano in vigore oggi le modifiche apportate nel corso dei lavori parlamentari.

Tra queste, si segnala l’art. 61-bis, che prevede un sostegno per l’avvio di imprese, in tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni, dei giovani under 30 che intendono avviare un’attività d’impresa, di lavoro autonomo o professionale. Le misure di attuazione saranno stabilite con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico.

In sede di conversione in legge sono inoltre state introdotte disposizioni che, intervenendo sull’art. 44-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, apportano modifiche alla disciplina finalizzata ad incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria. La norma, in particolare, prevede la possibilità di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a determinati componenti, per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi. In particolare, vengono introdotte disposizioni particolari per le ipotesi di opzione per il consolidato o per la trasparenza fiscale, nonché di cessione di crediti effettuata da società di persone (art. 72).

Per effetto del successivo art. 72-bis, poi, alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un gruppo Iva da consorzi (oppure da società consortili o da società cooperative con funzioni consortili) non partecipanti al medesimo gruppo Iva, si applica l’art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, laddove il committente sia un consorziato che partecipa al gruppo Iva: lo prevede il nuovo comma 3-bis dell’art. 70-quinquies del medesimo decreto Iva. La norma detta anche i criteri relativi alla verifica della condizione prevista dal richiamato art. 10, comma 2.

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