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È la natura della controprestazione che caratterizza la permuta: il trattamento ai fini Iva

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Ai fini Iva si è in presenza di un’operazione di permuta qualora le reciproche operazioni siano effettuate ciascuna in controprestazione dell’altra e la seconda prestazione funga da corrispettivo della prima: lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 20 novembre 2020, n. 552 .

Ne deriva che ciò che caratterizza una permuta consiste nella natura della controprestazione, rappresentata non dalla corresponsione di un “prezzo” in denaro, bensì dalla cessione di un bene o di una prestazione a fronte di una cessione di un bene e/o di una prestazione di servizio della controparte. In assenza di tali requisiti, le due prestazioni dovranno essere assoggettate ai relativi regimi tributari.

Al riguardo si ricorda che:

  1. sotto il profilo civilistico, il negozio di permuta è disciplinato dall’art. 1552 del codice civile, ai sensi del quale è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o altri diritti, da un contraente all’altro;
  2. per quanto attiene ai profili Iva, rileva l’art. 11, comma 1, del D.P.R. 633/1972, per effetto del quale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all’imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate.

Si ricorda che per la Cassazione, la permuta rilevante ai fini Iva non dev’essere considerata come un’unica operazione ma come più operazioni tra loro indipendenti, anche se assistite dal vincolo di corrispettività, alle quali va applicata atomisticamente l’Iva, e sono da ritenere imponibili al momento della loro esecuzione. In tal senso, è stato affermato, in caso di permuta di servizi con altre prestazioni di servizi, il ricevimento da parte di uno dei due contraenti del servizio, equivale al pagamento del corrispettivo, sicché a tale momento dell’operazione si considera effettuata e sorge l’obbligo di emissione della fatturazione (così, Cass. 21 marzo 2019, n. 7947 ).

Sul punto, i giudici di legittimità hanno affermato che il fatto che l’esecuzione della prestazione di servizi corrisponda all’impegno di eseguire una cessione di beni oppure di eseguire un’altra prestazione di servizi, non è di ostacolo alla configurazione dell’operazione permutativa, atteso che è il risultato traslativo – consistente nell’attribuzione dell’utilità derivante dalla futura prestazione di servizi o dalla futura cessione di beni di una determinata opera da realizzare, coincidente con il bene futuro – ad essere assunto come termine di scambio con la prestazione di servizi già effettuata (Cass. 22 dicembre 2005, n. 28479, 25 ottobre 2003, n. 24172, 15 ottobre 2018, n. 25661 , 21 marzo 2019, n. 7947 e 30 gennaio 2020, n. 2146 ).

Nel caso esaminato l’Agenzia ha ritenuto che le prestazioni descritte dall’istante costituiscano due distinte operazioni a cui si applica il regime ordinario dell’IVA sia per quanto riguarda l’applicazione che la liquidazione del tributo. In particolare, la prestazione di servizi relativa alla realizzazione dell’impianto da parte della Società rientra nel meccanismo dello split payment ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, in quanto operazione effettuata nei confronti di un ente pubblico territoriale.

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