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Ecosismabonus sulle parti comuni anche se l’intero edificio è posseduto da un unico proprietario

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Ai sensi dell’art. 14, comma 2-quater.1, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90, per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 – finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (cosiddetto “ecosismabonus”) – spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater del medesimo art. 14 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l’involucro dell’edificio (ecobonus), e dal comma 1-quinquies dell’art. 16 (sismabonus) del citato D.L. 63/2013, una detrazione dell’80%, qualora gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Tale detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Ora, con la Risposta all’istanza di interpello 29 settembre 2020, n. 419, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

  1. la detrazione in commento spetta – per le spese relative agli interventi realizzati sulle parti comuni – anche nel caso in cui un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano comunque in esso rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate. Infatti, la locuzione “parti comuni di edificio residenziale” dev’essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va quindi riferita alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori;
  2. se l’edificio è costituito esclusivamente da un’unità abitativa e dalle relative pertinenze, non sono ravvisabili elementi dell’edificio qualificabili come “parti comuni”, e quindi non è possibile considerare un autonomo limite di spesa per ciascuna unità.

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