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Per la pesa pubblica a gettone esclusi gli obblighi previsti per le “vending machine”

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In merito agli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi percepiti mediante distributori automatici (vending machine), con la Risposta alla consulenza giuridica 24 gennaio 2019, n. 3, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che di per sé non sono escluse dai medesimi le Pubbliche Amministrazioni.

Queste ultime, peraltro, potranno adempiere gli oneri (accreditamento, censimento dei sistemi master, memorizzazione e trasmissione delle informazioni ex art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127/2015) secondo le modalità e i termini definiti nelle Convenzioni di cooperazione informatica eventualmente sottoscritte con l’Agenzia delle Entrate e a partire dal momento in cui la stessa metterà a catalogo (pubblicato sul sito dell’Agenzia) i servizi necessari per l’invio dei dati dei corrispettivi. Da tale data, qualora gli enti interessati non sottoscrivano le predette Convenzioni o non integrino quelle già esistenti, saranno tenuti ad assolvere all’obbligo di cui all’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127/2015 mediante le modalità ordinarie di trasmissione previste per gli altri soggetti passivi Iva.

Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 29 settembre 2020, n. 417, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il servizio di pesa pubblica funzionante attraverso una gettoniera a monete, non risulta ancora essere stato messo a catalogo tra i servizi per gli enti locali che, pertanto, non sono tenuti ad adempiere alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi percepiti mediante i distributori automatici.

Si ricorda che con il termine “distributore automatico” (c.d. “vending machine”) si intende qualsiasi apparecchio che eroga beni e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, tra loro collegate:

  1. uno o più sistemi di pagamento;
  2. un sistema elettronico (cosiddetto “sistema master”) costituito da una o più schede dotate di processore, capace di memorizzare ed elaborare dati al fine di erogare il bene o servizio selezionato;
  3. un erogatore di beni e servizi, ossia l’insieme dei meccanismi che consentono l’erogazione del bene o servizio selezionato;
  4. una “porta di comunicazione” capace di trasferire digitalmente i dati a un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell’Agenzia delle Entrate.

Tutti gli apparecchi privi delle caratteristiche indicate, non possono essere definiti vending machine e agli stessi non è applicabile la relativa normativa (Principio di diritto 16 dicembre 2019, n. 27 ).

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