Enti pubblici: in esenzione IVA il servizio di supervisione del personale
I corrispettivi versati da un ente pubblico per l’esecuzione dell’attività di supervisione rientrano nel regime di esenzione IVA ex art. 14, comma 10, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, qualora tale attività venga accreditata, al momento dell’emissione della fattura relativa al predetto corrispettivo, come corso di formazione, destinato al personale dipendente dell’ente pubblico, per il quale venga previsto il riconoscimento dei crediti formativi a favore di coloro che frequentano il corso di supervisione, affidato a soggetti terzi che gestiscono sotto la loro responsabilità e in tutte le varie fasi l’esecuzione del corso medesimo. Questo, in sintesi, quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 157/E del 17 giugno 2025.
La fattispecie analizzata
Un ente pubblico ha presentato progetti per il rafforzamento dei servizi sociali, con particolare riferimento alla supervisione degli operatori, finalizzata a prevenire il burn out e a migliorare la qualità delle prestazioni. L’ente, in qualità di soggetto attuatore:
- intende affidare tramite gara d’appalto a soggetti terzi l’organizzazione e la gestione delle attività di supervisione, che includono percorsi di gruppo, individuali e di équipe, con rilascio di crediti formativi per l’aggiornamento professionale,
- chiede all’Amministrazione finanziaria di chiarire il regime IVA applicabile ai corrispettivi versati per tali servizi.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate precisa che il regime di esenzione IVA previsto dall’art. 14, comma 10, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 si applica solo se:
- i versamenti sono effettuati da enti pubblici,
- sono destinati all’esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione o riconversione del personale,
- i corsi sono affidati a soggetti terzi che gestiscono l’attività nella sua globalità.
Non è necessario che i soggetti incaricati abbiano un riconoscimento formale da parte della PA, purché l’attività sia effettivamente riconducibile a formazione e rivolta al personale dell’ente. Nel caso in esame, la supervisione professionale, se strutturata secondo i criteri LEPS e finalizzata allo sviluppo delle competenze, può essere assimilata a formazione e quindi beneficiare dell’esenzione IVA.
L’Agenzia conclude quindi i corrispettivi versati dall’ente pubblico per l’affidamento a terzi del servizio di supervisione del personale dei servizi sociali sono esenti da IVA, a condizione che l’attività sia qualificabile come formazione ai sensi del citato all’art. 14, comma 10, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537.