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Entro il 2 luglio il versamento di Ires, Irpef ed Irap

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Entro il 2 luglio dev’essere effettuato il versamento – in unica soluzione o della prima rata – delle somme dovute per Irpef e/o Irap a titolo di saldo per l’anno 2017 e di primo acconto per l’anno in corso, senza alcuna maggiorazione. Se ne ricorrono le condizioni, scade anche il termine per il pagamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’Iva relativa all’anno 2017 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40 per cento per mese o frazione di mese per il periodo 16 marzo – 30 giugno 2018.

Sono tenuti all’adempimento:

  1. le persone fisiche, titolari e non titolari di partita Iva, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2018;
  2. le società di persone e soggetti equiparati, titolari e non titolari di partita Iva, tenuti a presentare il modello Redditi 2018.

I titolari di partita Iva utilizzano l’F24 con modalità telematiche, mentre i soggetti non titolari di partita Iva il modello F24 cartaceo presso aziende di credito convenzionate, agenti della riscossione ed uffici postali abilitati oppure con modalità telematiche. I principali codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • 4001 – Irpef-saldo;
  • 4033 – Irpef-acconto-prima rata;
  • 4034: Irpef – Acconto seconda rata o unica soluzione;
  • 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive-saldo;
  • 3812 – Irap acconto-prima rata;
  • 3801 – Addizionale regionale Irpef;
  • 3843 – Addizionale comunale all’Irpef – acconto;
  • 3844 – Addizionale comunale all’Irpef – saldo;
  • 1800 – Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi;
  • 1798: Imposta sostitutiva contribuenti minimi-Acconto prima rata;
  • 1799: Imposta sostitutiva contribuenti minimi – Acconto seconda rata o unica soluzione.

Per l’Iva va utilizzato il codice tributo “6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale”.

Entro la medesima data i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare sono tenuti a versare – in unica soluzione o come prima rata – le somme dovute per Ires e/o Irap a titolo di saldo per il 2017 e di primo acconto per l’anno in corso, senza alcuna maggiorazione. Se ne ricorrono le condizioni, va versata anche – in unica soluzione o come prima rata – l’Iva relativa all’anno 2017 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40 per cento per mese o frazione di mese, per il periodo 16 marzo – 30 giugno 2018.

Per i soggetti Ires che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, i versamenti devono avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento va effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Resta ferma la facoltà di versamento entro i successivi 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4 per cento.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • 2003-Ires-saldo;
  • 2001-Ires acconto-prima rata;
  • 3800-Imposta regionale sulle attività produttive-saldo;
  • 3812-Irap acconto-prima rata.

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