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Entro lunedì 18 il versamento della Tasi

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Scadrà lunedì 18 giugno il termine per il versamento della Tasi.

Al riguardo si tenga presente che:

  1. sono tenuti al versamento i proprietari, titolari di altri diritti reali o detentori;
  2. va versata la prima o unica rata dell’imposta dovuta per il 2018, utilizzando le aliquote e le detrazioni previste per i 12 mesi dell’anno precedente;
  3. il versamento del tributo dev’essere effettuato alternativamente con il modello F24 oppure utilizzando l’apposito bollettino di c/c postale;
  4. a tal fine, l’Agenzia delle Entrate:
      1. con la Risoluzione 24 aprile 2014, n. 46/E, ha istituito i seguenti codici da utilizzare per il pagamento del tributo mediante il modello F24:
        • 3958: abitazione principale e relative pertinenze;
        • 3959: fabbricati rurali ad uso strumentale;
        • 3960: aree fabbricabili;
        • 3961: altri fabbricati;
      2. con la

    Risoluzione 24 aprile 2014, n. 47/E

      , ha istituito i seguenti codici da utilizzare per il pagamento del tributo mediante il modello F24 EP:

      • 374E: fabbricati rurali ad uso strumentale;
      • 375E: aree fabbricabili;
      • 376E: altri fabbricati;
  5. la seconda rata 2018 (a saldo della prima) dovrà essere versata entro il 17 dicembre 2018 (il 16 cade di domenica), prendendo a riferimento le aliquote nonché detrazioni approvate dai singoli Comuni per l’anno 2018, a condizione che le delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni dei Comuni siano inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite il “Portale del federalismo fiscale” entro il 15 ottobre 2018 (il 14 cadrà di domenica), in modo che il Ministero possa provvedere alla loro pubblicazione nel proprio sito internet entro il 29 ottobre 2018 (il 28 cadrà di domenica). Nei casi in cui il Comune non provveda all’invio della propria deliberazione entro il 15 ottobre 2018, la seconda rata a conguaglio della prima andrà versata prendendo a riferimento le aliquote approvate nel 2017;
  6. in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria, in tal caso:
    1. il pagamento dell’imposta complessivamente dovuta dai comproprietari può essere assolto da uno solo di essi, “liberando” tutti gli altri dall’adempimento;
    2. in caso di omesso versamento, il Comune può richiedere l’importo non versato a tutti i comproprietari, a prescindere dal soggetto inadempiente.

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