Entro lunedì 2 dicembre il secondo acconto Irpef
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Scadrà lunedì 2 dicembre (in quanto il 30 novembre cade di sabato) il termine di versamento del secondo o unico acconto dell’Irpef dovuto in base alla dichiarazione Redditi – PF (Persone fisiche) o Redditi-SP (Società di persone). Al riguardo si precisa quanto segue:
- sono tenuti all’adempimento i contribuenti persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati;
- il versamento dev’essere effettuato utilizzando il modello F24 con il codice tributo “4034-IRPEF acconto seconda rata o acconto in unica soluzione”;
- per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale assoggettate a ISA, l’acconto Irpef, per il 2019, è pari al 90% anziché, come previsto per tutti gli altri contribuenti, al 100% (art. 58, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124).
Pertanto:
- chi ha già versato la prima rata (si ricorda che per questi soggetti, il versamento è slittato al 30 settembre 2019 o 30 ottobre con lo 0,4%), pari al 40%, verserà, entro il 2 dicembre, la seconda rata non più pari al 60% ma al 50%, per cui verserà, in tutto, il 90%;
- chi versa solamente la seconda rata verserà, sempre entro il 2 dicembre, il 90% (anziché il 100%).
In particolare, godono della riduzione i contribuenti che, contestualmente:
- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione;
- applicano il regime forfetario agevolato o il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA (risoluzione 12 novembre 2019, n. 93/E).