Per poter rientrare tra gli interventi detraibili ai sensi dell’art. 16-bis del Tuir, si deve trattare di lavori di manutenzione straordinaria agevolabili secondo le indicazioni fornite da tale norma, oppure di interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi le caratteristiche tecniche previste dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236. In caso contrario, non possono essere riconosciute le citate agevolazioni fiscali: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 26 maggio 2020, n. 147.
Nell’occasione, in particolare, è stato affermato che non possono accedere alla detrazione ex art. 16-bis del Tuir gli interventi consistenti nella “riduzione dei rumori derivanti dallo scarico WC, adeguamento getto del soffione della doccia, colorazione pareti interne per ridurre le tonalità che generano disagio e installazione regolatore temperatura”.
Si ricorda che il richiamato art. 16-bis del Tuir prevede la detraibilità delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. In particolare:
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