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Esclusa la detrazione Irpef per l’installazione del regolatore di temperatura

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Per poter rientrare tra gli interventi detraibili ai sensi dell’art. 16-bis del Tuir, si deve trattare di lavori di manutenzione straordinaria agevolabili secondo le indicazioni fornite da tale norma, oppure di interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi le caratteristiche tecniche previste dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236. In caso contrario, non possono essere riconosciute le citate agevolazioni fiscali: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 26 maggio 2020, n. 147.

Nell’occasione, in particolare, è stato affermato che non possono accedere alla detrazione ex art. 16-bis del Tuir gli interventi consistenti nella “riduzione dei rumori derivanti dallo scarico WC, adeguamento getto del soffione della doccia, colorazione pareti interne per ridurre le tonalità che generano disagio e installazione regolatore temperatura”.

Si ricorda che il richiamato art. 16-bis del Tuir prevede la detraibilità delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. In particolare:

  1. ai fini Irpef è detraibile un importo pari al 36% (elevato al 50% dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020) delle spese sostenute, fino a un massimo di 48mila euro (elevato a 96mila euro dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020), per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro o risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell’edilizia), effettuati su parti comuni di edifici residenziali, di cui all’art. 1117 del codice civile e per gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dello stesso art. 3 effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
  2. la detrazione spetta anche per le spese sostenute per gli interventi “finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica ed ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992” (art. 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir).

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