Fino al 31 agosto sospesa la notifica delle cartelle: le Faq di Agenzia Entrate-Riscossione
Per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 154, lettera a) del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto “Rilancio”) slitta dal 31 maggio al 31 agosto 2020 il termine finale di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito ed avvisi di accertamento affidati all’agente della riscossione. Al riguardo si ricorda quanto segue:
- il termine del 31 maggio 2020 era stato fissato dall’art. 68 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (decreto “Cura Italia”);
- sono quindi sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo al 31 agosto 2020;
- tale ultima regola incontra un’eccezione per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (indicati nell’allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020), per i quali la predetta sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
Le precisazioni che precedono sono contenute in una FAQ pubblicata da Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Con altri chiarimenti è stato inoltre precisato che:
- nel citato periodo di sospensione (8 marzo 2020-31 agosto 2020), Agenzia delle Entrate-Riscossione non effettuerà notifiche di cartelle di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata (pec);
- anche per le cartelle scadute dopo l’8 marzo 2020, il versamento – che è stato sospeso – dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2020.
Si ricorda inoltre che, per effetto dell’art. 157 del D.L. 34/2020, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d’imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.