Non è possibile accedere alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti per le richieste del contribuente di restituzione di tributi, neppure qualora l’istanza di rimborso contenesse il riconoscimento di un’agevolazione tributaria: in tali ipotesi, infatti, non si è in presenza di un “atto impositivo” come inteso dall’art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136.
Tale conclusione – confermata dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 31 maggio 2019, n. 177 – è coerente con il principio di carattere generale secondo cui, per sua natura, il condono incide sui debiti tributari dei contribuenti e non sui loro crediti, in quanto si traduce in una forma atipica di definizione del rapporto tributario, nella prospettiva di recuperare risorse finanziarie (in tal senso si segnala la sentenza della Corte di Cassazione 6 luglio 2017, n. 16692; si veda inoltre Corte Costituzionale 13 luglio 1995, n. 321).
In materia si ricorda quanto segue:
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