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Esenti Iva tamponi antigenici e sierologici rapidi

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Fino al 31 dicembre 2022 sono esenti da Iva sia le prestazioni relative a tamponi antigenici svolte con l’ausilio di un medico o di un infermiere, sia quelle relative ai test sierologici rapidi: lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 18 maggio 2021, n. 354.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. ai sensi dell’art. 1, comma 452, della legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178), fino al 31 dicembre 2022 le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano i requisiti di cui alla Direttiva 27 ottobre 1998, n. 98/79/CE, o al Regolamento (UE) 5 aprile 2017, n. 2017/745, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti da Iva, con diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 19, comma 1, del D.P.R. 633/72;
  2. con riferimento alla “strumentazione per diagnostica per COVID-19”, possono beneficiare dell’esenzione Iva solo i dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19 conformi ai requisiti applicabili di cui alla citata Direttiva n. 98/79/CE o al Regolamento (UE) n. 2017/746;
  3. ai sensi dell’art. 3-ter, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modifiche dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, il riferimento al Regolamento (UE) n. 2017/745 deve intendersi riferito al Regolamento (UE) 5 aprile 2017, n. 2017/746, in conformità alla Direttiva (UE) 7 dicembre 2020, n. 2020/2020;
  4. di conseguenza, in relazione alla “strumentazione per diagnostica per COVID-19” di cui al numero 1-ter.1 della Tabella A, Parte II-bis, allegata al D.P.R. 633/72, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, sono esenti da Iva soltanto le cessioni dei dispositivi medico-diagnostici contraddistinti dai codici TARIC individuati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la Circolare 3 marzo 2021, n. 9;
  5. per quanto riguarda le “prestazioni di servizi strettamente connesse” agli strumenti di diagnostica in vitro per COVID-19, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che vi rientra anche l’effettuazione sia di tamponi antigenici rapidi svolte con l’ausilio di un medico o di un infermiere, sia di test sierologici rapidi effettuati senza l’intervento di un operatore socio-sanitario.

Risposta_354_18.05.2021

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