Espropriazione, al giudice ordinario le controversie sull’indennizzo previsto per la “acquisizione sanante”
In materia di espropriazione per pubblica utilità, appartiene in generale alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla determinazione e corresponsione dell’indennizzo previsto per la cosiddetta “acquisizione sanante” ex art. 42-bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327: lo hanno affermato le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con la sentenza 25 febbraio 2020, n. 12477, depositata lo scorso 24 giugno. Il che “rappresenta poi – hanno sottolineato i giudici di legittimità – la regola generale prevista dall’ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità dovute nell’ambito di un procedimento espropriativo, a fronte della privazione o compressione del diritto dominicale dell’espropriato” (in tal senso si segnala altresì Cass. n. 15283/16).
Ne deriva che la giurisdizione è:
- del giudice ordinario qualora si discuta della quantificazione dell’importo dovuto in applicazione del richiamato art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 (Cass. nn. 15343/18 e 5201/19);
- del giudice amministrativo nei casi in cui, invece, è in contestazione la legittimità in sé del provvedimento di acquisizione sanante.