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Estratto di ruolo non impugnabile autonomamente

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In presenza di un’intimazione di pagamento regolarmente notificata e non opposta nei termini di legge, è inammissibile l’impugnazione di un estratto di ruolo successivamente conseguito, rivolta a far valere l’invalidità dell’intimazione per l’omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento. L’estratto di ruolo, infatti, non è un atto autonomamente impugnabile, non contenendo qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta: tale principio è stato ribadito dalla quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza 29 novembre 2019, n. 31240, riportata nella Rassegna mensile della giurisprudenza civile di legittimità, riferita alle pronunce pubblicate nel novembre 2019.

Per la Corte di Cassazione è comunque impugnabile la cartella di pagamento della quale, a causa dell’invalidità della relativa notifica, il contribuente sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione. Tale conclusione non è smentita dal terzo comma dell’art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ai sensi del quale:

  1. gli atti diversi da quelli indicati al primo comma della norma non sono impugnabili autonomamente;
  2. ciascun atto impugnabile autonomamente può essere impugnato solo per vizi propri;
  3. la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo.

Si ricorda che anche con l’ordinanza 12 ottobre 2016, n. 20611, la Suprema Corte aveva affermato che nel caso in cui l’atto prodromico (ad esempio, la cartella di pagamento) non sia stato notificato, il contribuente può impugnare l’estratto di ruolo. Per i giudici di legittimità, il termine di 60 giorni entro il quale presentare il ricorso decorre dal giorno della stampa del documento, cioè dal momento in cui il contribuente “scopre” il proprio debito. È opportuno, infine, che nel ricorso il contribuente specifichi i vizi di notifica dell’atto presupposto.

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