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Forfetari, allo studio modifiche sulla stretta per il cumulo

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Sarebbero allo studio del Governo interventi normativi, forse già con il Decreto Milleproroghe all’esame per la conversione in legge, per l’introduzione di semplificazioni nell’applicazione del regime forfetario delineato con la legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), che ha reintrodotto i limiti di cumulo dei redditi di lavoro dipendente e assimilato e dei compensi erogabili ai collaboratori.

L’annuncio è stato dato ieri dal sottosegretario all’economia Alessio Villarosa in Commissione finanze della Camera, in occasione del question time dei deputati Trano e Gusmeroli, che chiedevano se fosse nelle intenzioni del Governo rinviare al 2021 l’applicazione delle nuove regole, adottando lo stesso orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate lo scorso anno, nonché intervenire con ulteriori modifiche normative.

Su una possibile soluzione favorevole pesa tuttavia la perdita di gettito stimata in circa 600 milioni di euro. Tra le semplificazioni allo studio la possibilità di accettare come verifica del limite reddituale la somma dei cedolini e delle buste paga 2019 in alternativa all’attesa della Certificazione unica.

Si ricorda che la legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 691 e 692 ) ha riservato l’accesso al regime forfetario alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, nell’anno precedente, hanno:

  1. conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro;
  2. percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente non eccedenti l’importo di 30.000 euro;
  3. sostenuto spese per lavoratori dipendenti e collaboratori per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi.

Come già previsto dalla legge di Bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), inoltre, non possono accedere al regime agevolato gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che:

  1. partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, o possiedono quote di controllo in società a responsabilità limitata;
  2. esercitano l’attività nei confronti di ex datori di lavoro ovvero verso soggetti con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.

 

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