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Finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia Pmi: operative le nuove misure

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L’Abi ha diffuso ieri alle banche aderenti la Circolare 17 giugno 2020, n. 1173 con nuove istruzioni sui finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per le Pmi, misura prevista dal decreto “Liquidità” (D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modifiche dalla legge 5 giugno 2020, n. 40), con riferimento in particolare alle principali novità introdotte dall’art. 13 del predetto decreto dopo la conversione in legge. Al riguardo l’Abi segnala che le misure sono operative a seguito dell’approvazione del nuovo regime di aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione il 17 giugno della nuova Circolare da parte del Gestore del Fondo (in allegato alla presente Circolare).

In particolare, il Gestore specifica che le modifiche introdotte sono applicate alle richieste di ammissione all’intervento del Fondo presentate a partire dal 19 giugno 2020.

Un particolare attenzione è dedicata ai finanziamenti garantiti al 100 per cento ai fini dell’adeguamento alle nuove condizioni introdotte dalla legge di conversione del D.L. n. 23/2020 , che ha previsto, tra l’altro, il prolungamento della durata del finanziamento fino 10 anni e l’aumento dell’importo erogabile fino a 30.000 euro.

La circolare ha precisato in proposito che:

  • per i finanziamenti che sono già ammessi all’intervento del Fondo, ma non ancora erogati dalla banca, a seguito dell’adeguamento alle nuove condizioni (allungamento fino a 10 anni e/o aumento fino a 30.000 euro), deve essere inviata al Gestore del Fondo una semplice richiesta di conferma della garanzia già concessa;
  • per i finanziamenti che sono già ammessi all’intervento del Fondo e già erogati dalla banca:
    a) qualora l’adeguamento alle nuove condizioni (allungamento fino a 10 anni e/o aumento fino a 30.000 euro) sia effettuato tramite l’erogazione al soggetto beneficiario finale di un nuovo finanziamento con contestuale estinzione del precedente minor finanziamento garantito ovvero attraverso la sottoscrizione/stipula di un addendum al contratto del finanziamento garantito, nel caso del solo allungamento del prestito fino a 10 anni, deve essere inviata al Gestore del Fondo una richiesta di conferma della garanzia già concessa, senza necessità di chiedere una nuova garanzia;
    b) qualora l’adeguamento alle nuove condizioni sia effettuato tramite l’erogazione al soggetto beneficiario finale di un importo aggiuntivo (cioè fino a 30.000 euro) attraverso la stipula di un contratto di finanziamento distinto dal precedente e la predisposizione di un piano d’ammortamento separato, deve essere inviata al Gestore del Fondo una nuova richiesta di ammissione alla garanzia riferita al relativo al nuovo contratto di finanziamento, utilizzando l’apposito modulo di autodichiarazione.

L’Abi segnala inoltre che le disposizioni contenute nell’art. 1-bis del D.L. n. 23/2020, come modificato dalla legge di conversione, sono applicabili anche alle domande di finanziamento garantiti dal Fondo di garanzia PMI di cui all’art. 13 , per quanto riguarda il principio secondo cui il soggetto finanziatore non è tenuto ad effettuare accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato (con autocertificazione) dal soggetto richiedente il finanziamento coperto dalla garanzia pubblica, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Si ricorda che, tra le varie misure, la norma in commento prevede che fino al 31 dicembre 2020:

  1. la garanzia può essere concessa a titolo gratuito;
  2. l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;
  3. sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
  4. la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata al 90% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Ue;
  5. la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata al 100% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90%, previa autorizzazione della Commissione Ue;
  6. la riassicurazione può essere innalzata al 100% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito assunto;
  7. sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell’80% e per la riassicurazione nella misura del 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

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