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Firmato il decreto per il “bonus formazione 4.0”

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È stato firmato dai Ministri dello Sviluppo economico, dell’Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali il decreto sul credito d’imposta introdotto dalla legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) per le spese sostenute dalle imprese per la formazione dei dipendenti nell’ambito del piano Industria 4.0.

Al riguardo si precisa quanto segue:

  1. l’agevolazione – riconosciuta nella misura del 40 per cento – spetta a tutte le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato;
  2. il credito d’imposta dovrà essere determinato sul costo del lavoro per le ore impegnate dal personale dipendente in corsi di formazione specifici su tecnologie Impresa 4.0 applicate in selezionati ambiti di formazione: vendita e marketing; informatica e tecniche e tecnologie di produzione;
  3. sono escluse le attività di formazione ordinaria o periodica che l’impresa organizza per conformarsi alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione;
  4. l’agevolazione stessa è riconosciuta per le spese in attività di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017;
  5. le attività di formazione devono essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali;
  6. per ciascuna impresa il credito d’imposta massimo non può superare i 300mila euro;
  7. sono ammesse al beneficio le sole attività di formazione svolte per acquisire o consolidare conoscenze per l’applicazione di big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate a specifici ambiti;
  8. il credito d’imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui le spese sono sostenute;
  9. i costi devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto al registro dei revisori legali;
  10. detta certificazione va allegata al bilancio;
  11. qualora l’impresa non sia soggetta a revisione legale dei conti, occorre avvalersi di una società di revisione legale dei conti;
  12. le spese per l’attività di certificazione contabile sono ammesse al credito d’imposta fino a 5mila euro;
  13. le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi di cui sopra.

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