Con la Risoluzione 8 maggio 2018, n. 36/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’art. 13, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, con particolare riferimento al trattamento sanzionatorio da adottare a seguito dell’utilizzo in compensazione di crediti Iva inesistenti, già recuperati in ambito accertativo e sanzionati per illegittima detrazione e infedele dichiarazione, ai sensi degli articoli 6, comma 6 , e 5, comma 4 , del medesimo decreto legislativo.
In merito a tale questione l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non debba essere sanzionato, in aggiunta a quanto recuperato in ambito accertativo e sanzionato quale infedele dichiarazione ed illegittima detrazione, anche il successivo utilizzo in compensazione del credito inesistente.
In caso contrario, infatti, la stessa violazione sarebbe punita:
Pertanto, fermo restando il recupero del minor credito nell’ambito della contestazione per infedele dichiarazione, le compensazioni eseguite negli anni successivi si considerano legittime e non possono essere più contestate, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, né recuperate.
Si ricorda che per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, si definisce inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante i controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/73, e all’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.
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